Se eri a bordo di un’auto, una moto o un altro veicolo e sei rimasto ferito, la legge prevede una tutela specifica per il terzo trasportato. Verifichiamo compagnia competente, lesioni e danni da risarcire.
Il passeggero coinvolto in un incidente stradale è considerato terzo trasportato e beneficia di una disciplina specifica prevista dal Codice delle assicurazioni private.
In via generale, il danno subito dal terzo trasportato viene risarcito dalla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, entro i limiti previsti dalla legge e salvo le eccezioni applicabili al caso concreto.
Questo meccanismo è stato pensato per tutelare il passeggero senza costringerlo, nella fase iniziale della richiesta, a risolvere il conflitto sulla responsabilità tra i conducenti coinvolti.
L’articolo 141 prevede, salvo il caso fortuito, il risarcimento del terzo trasportato a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti. La pratica va comunque esaminata sulla base delle circostanze concrete del sinistro.
Scrivi su WhatsApp
L’obiettivo è documentare correttamente lesioni e conseguenze dell’incidente e individuare la compagnia competente.
Identifichiamo veicolo, conducente, proprietario e compagnia assicurativa del mezzo sul quale eri trasportato.
Esaminiamo CAI, verbali, fotografie, testimonianze e gli altri elementi disponibili sulla dinamica.
Raccogliamo referti, certificati, esami, terapie e la documentazione medico-legale disponibile.
Verifichiamo costi sostenuti, eventuali perdite di reddito e altre conseguenze patrimoniali documentabili.
Controlliamo destinatario, contenuto della richiesta, documenti trasmessi e stato della pratica.
Quando arriva una proposta, la confrontiamo con lesioni, spese e altre voci di danno documentate.
Una delle ragioni della tutela prevista per il terzo trasportato è proprio evitare che il passeggero debba attendere la definizione della responsabilità tra i conducenti prima di formulare la propria richiesta.
La compagnia del veicolo sul quale il passeggero viaggiava gestisce quindi la richiesta secondo la disciplina prevista dall’articolo 141, mentre i rapporti tra le imprese assicurative vengono regolati separatamente.
Restano comunque da verificare le circostanze concrete dell’incidente, l’eventuale caso fortuito e le altre condizioni previste dalla normativa.
La decisione dovrebbe partire dal contenuto dell’offerta e dalla documentazione concreta del sinistro.
Esaminiamo l’importo proposto, le motivazioni, i conteggi e le condizioni indicate dalla compagnia.
Esaminiamo CAI, verbali, fotografie, testimonianze e gli altri elementi disponibili sulla dinamica.
Valutiamo certificati, referti, spese, decorso clinico e la documentazione medico-legale disponibile.
Controlliamo preventivi, fatture, fermo tecnico e gli ulteriori danni economicamente documentabili.
Verifichiamo se la compagnia chiede di sottoscrivere una quietanza liberatoria o altri documenti collegati alla definizione del sinistro.
Sulla base dei documenti valutiamo se accettare, contestare la quantificazione o approfondire ulteriormente la pratica.
Il punto più delicato non è soltanto l’importo dell’offerta, ma anche il contenuto dei documenti che accompagnano il pagamento. Una quietanza può essere collegata alla definizione della pratica e deve quindi essere letta con attenzione.
Se ritieni che il danno non sia stato ancora interamente valutato, oppure se non comprendi gli effetti della dichiarazione che ti viene chiesto di firmare, è opportuno far esaminare il documento prima della sottoscrizione.
In via generale, la richiesta viene presentata alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale il passeggero si trovava al momento dell’incidente, secondo l’articolo 141 del Codice delle assicurazioni.
La tutela del terzo trasportato opera, salvo il caso fortuito e nei limiti previsti dalla legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti.
Per le lesioni personali del terzo trasportato, IVASS indica il termine di 90 giorni dalla ricezione di una richiesta completa per formulare l’offerta o comunicare i motivi del diniego.
Le spese sanitarie e riabilitative pertinenti e documentabili possono essere considerate insieme alle altre conseguenze del sinistro.
L’articolo 141 prevede la possibilità di richiedere l’eventuale maggior danno all’impresa del responsabile civile quando il suo veicolo è assicurato per un massimale superiore al minimo di legge e ricorrono le condizioni previste.
Raccoglierli fin dall’inizio aiuta a documentare lesioni, spese e circostanze dell’incidente.
CAI, verbale delle autorità, fotografie, dati dei veicoli coinvolti e riferimenti di eventuali testimoni.
Referti del pronto soccorso, certificati, esami, terapie, ricevute e documentazione medico-legale.
Ricevute, fatture, documentazione lavorativa e altri elementi utili a dimostrare le conseguenze economiche del sinistro.
Compila il form e descrivi brevemente l’incidente, su quale veicolo viaggiavi e quali lesioni hai riportato.